Installazione impianti a pompa di calore: quali obblighi ha l’impiantista?

Mar 14, 2022 | Impiantisti, Documentazione, Pompa di Calore

Installazione impianti a pompa di calore: quali obblighi ha l’installatore?

Il tecnico che installa un impianto a pompa di calore deve possedere il patentino F-Gas, deve rilasciare sia la documentazione tecnica relativa al rispetto dei requisiti minimi sia la dichiarazione di conformità, e deve compilare il libretto di impianto.
Il patentino F-Gas certifica che il tecnico installatore è regolarmente iscritto al registro telematico nazionale gas fluorurati, così come previsto obbligatoriamente dall’art. 15 del D.P.R. 146/2018. La documentazione tecnica, fornita dall’azienda produttrice dell’impianto, consiste nella certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal D.M. 16/02/2016 (Conto Termico).

La dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 deve essere rilasciata al termine dei lavori e deve contenere, al suo interno, la dichiarazione che gli impianti siano stati realizzati a regola d’arte, la relazione con la tipologia dei materiali utilizzati, lo schema dell’impianto e altri allegati obbligatori.

Il libretto d’impianto contiene al suo interno i dati del responsabile dell’impianto (solitamente il proprietario) e di tutti gli impianti termici installati nell’unità immobiliare; il tecnico installatore deve compilare l’allegato del libretto d’impianto relativo alla pompa di calore con tutti i dati tecnici e, se ricorre il caso, con i rapporti di controllo di efficienza energetica.

L’impiantista, a seguito dell’installazione dell’impianto termico, ha il compito di predisporre istruzioni relative al controllo periodico degli impianti ai fini della sicurezza, indicando al cliente sia i singoli controlli da effettuare sull’impianto che la loro frequenza, tenendo conto delle istruzioni fornite dai fabbricanti dei singoli apparecchi e componenti.

Gl’interventi di controllo e manutenzione devono essere eseguiti a regola d’arte, da operatori abilitati a dette operazioni, nel rispetto della normativa vigente. L’operatore, in caso di impianti con potenza termica utile maggiore a 10kW, con la cadenza prevista dall’allegato del D.P.R. 74/2013, ha inoltre l’obbligo di effettuare un controllo di efficienza energetica i cui esiti vanno riportati sulle schede 11 e 12 del libretto di impianto e sul pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica allegato al D.M. 10 febbraio 2014 da rilasciare al responsabile dell’impianto che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.

Nell’ambito del Conto Termico 2.0, la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità sono necessarie in fase di richiesta di concessione degli incentivi, il libretto d’impianto invece può essere richiesto in fase di verifica sul posto entro i successivi cinque anni dall’erogazione dell’ultima rata. Per qualsiasi informazione, siamo qui.

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