Installazione impianto a biomassa: quali obblighi ha l’installatore?

Ott 16, 2022 | Impiantisti, Documentazione, Impianto a biomassa

Obblighi dell’installatore nell’installazione dell’impianto a biomassa

Il tecnico che installa un impianto termico alimentato a biomassa deve rilasciare la documentazione tecnica relativa al rispetto dei requisiti minimi, la dichiarazione di conformità e deve compilare il libretto di impianto. La documentazione tecnica, fornita dall’azienda produttrice dell’impianto, consiste nella certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal D.M. 16/02/2016 e dalla certificazione ambientale.

La dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 deve essere rilasciata al termine dei lavori e deve contenere, al suo interno, la dichiarazione che gli impianti siano stati realizzati a regola d’arte, la relazione con la tipologia dei materiali utilizzati, lo schema dell’impianto e altri allegati obbligatori.

Il libretto d’impianto contiene al suo interno i dati del responsabile dell’impianto (solitamente il proprietario) e di tutti gli impianti termici installati nell’unità immobiliare; il tecnico installatore deve compilare l’allegato del libretto d’impianto relativo al generatore appena installato con tutti i dati tecnici e, in caso di impianti termici di climatizzazione invernale con potenza termica utile maggiore di 10kW, con i rapporti di controllo di efficienza energetica.

L’impiantista, a seguito dell’installazione dell’impianto termico, ha il compito di predisporre istruzioni relative al controllo periodico degli impianti ai fini della sicurezza, indicando al cliente sia i singoli controlli da effettuare sull’impianto che la loro frequenza, tenendo conto delle istruzioni fornite dai fabbricanti dei singoli apparecchi e componenti. Gl’interventi di controllo e manutenzione devono essere eseguiti a regola d’arte, da operatori abilitati a dette operazioni, nel rispetto della normativa vigente. L’operatore, in caso di impianti con potenza termica utile maggiore a 10kW, con la cadenza prevista dall’allegato del D.P.R. 74/2013, ha inoltre l’obbligo di effettuare un controllo di efficienza energetica i cui esiti vanno riportati sulle schede 11 e 12 del libretto di impianto e sul pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica allegato al D.M. 10 febbraio 2014 da rilasciare al responsabile dell’impianto che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione. Nell’ambito del Conto Termico 2.0, la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità sono necessarie in fase di richiesta di concessione degli incentivi, il libretto d’impianto invece può essere richiesto in fase di verifica sul posto entro i successivi cinque anni dall’erogazione dell’ultima rata. Per qualsiasi informazione, siamo qui.

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